Gas: cambia il calcolo della materia prima. Bolletta meno 7%

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Cambia il calcolo della bolletta del gas: dal 1° ottobre per il prezzo della materia prima si fara’ riferimento al 100% al mercato spot

 

L’Autorità per l’energia ha approvato la seconda fase della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela gas, una revisione complessiva, organica e strutturale della storica formula di aggiornamento delle bollette applicata sino ad ora. L’obiettivo è garantire ai consumatori una tutela di prezzo, attraverso un percorso all’insegna della gradualità, avviato nel 2011 con i primi interventi nel mercato all’ingrosso del gas, proseguito attraverso successivi provvedimenti, dopo un ampio processo di consultazione.

L’effetto di questa seconda fase, operativa da ottobre, prima della stagione invernale, è un’ulteriore riduzione della bolletta del gas che ha già visto un calo del 4,2% da aprile, per effetto della prima fase della riforma; in particolare, a meno di eventi ad oggi non prevedibili, è attesa una diminuzione complessiva della spesa per il gas della famiglia tipo stimabile intorno al 7% entro l’anno,  con un risparmio totale di circa 90 euro.

L’intervento dell’Autorità nasce per trasferire a famiglie e piccoli consumatori i benefici derivanti dall’allineamento dei prezzi all’ingrosso in Italia  con quelli europei,  garantendo  fin dall’avvio del prossimo inverno che il prezzo della fornitura rifletta costi del servizio il più efficienti possibili, coerentemente con i nuovi scenari di mercato all’ingrosso nazionali ed internazionali.

In particolare, la  riforma prevede che dal 1° ottobre per il calcolo della materia prima si faccia riferimento al 100% ai prezzi spot del mercato all’ingrosso; ciò in considerazione di elementi di contesto che confermano il perdurare dell’allineamento dei prezzi italiani di breve periodo con quelli europei, un’accelerazione nel  processo di convergenza tra i prezzi del mercato spot e i prezzi impliciti nei contratti di lungo termine, anche in esito alle più recenti rinegoziazioni dei contratti pluriennali. La delibera 196/2013/R/Gas è disponibile sul sito www.autorita.energia.it

La riforma del gas si colloca in uno scenario di profonda evoluzione del mercato del gas,  dove la sensibile contrazione della domanda, l’aumento dell’offerta e le nuove regole europee e nazionali,  introdotte a seguito dell’azione dell’Autorità stessa, hanno favorito lo sviluppo di una reale concorrenza e l’allineamento dei prezzi all’ingrosso italiani con quelli degli altri mercati europei.                                                  

Nello specifico, dopo la prima fase in vigore da aprile, in questa seconda fase è prevista l’introduzione di modalità completamente nuove per il calcolo delle componenti della formula di aggiornamento delle bollette del gas, abbandonando il riferimento storico ai contratti di approvvigionamento di lungo periodo, e quindi al petrolio. Il nuovo metodo è stato approvato dopo un approfondito monitoraggio svolto dall’Autorità sul mercato all’ingrosso,  sulle evoluzioni dei contratti di approvvigionamento e sui trend regolatori negli altri Paesi Ue e sulla base di un’Istruttoria Conoscitiva sulla struttura di costo del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, conclusa lo scorso ottobre.

L’istruttoria ha evidenziato, fra l’altro, lo sviluppo, dopo il 2011, anche nel nostro Paese di un mercato all’ingrosso che inizia a produrre i primi benefici che, attualmente, sono solo parzialmente trasferiti ai clienti finali  (delibera 456/2012/R/Gas).

La novità più rilevante è che dal 1° ottobre per il calcolo della materia prima gas si farà riferimento al 100% ai prezzi di mercato spot e non più anche ai contratti di lungo periodo; questi contratti sono stati il principale riferimento nella formula di aggiornamento della materia prima fino all’aprile 2012 quando il loro ‘peso’ è stato ridotto al 95% e, successivamente, per effetto della prima fase della riforma gas dell’Autorità sono stati portati all’80% dall’aprile 2013.

In attesa che la borsa gas del Gestore dei  mercati energetici (GME) completi il suo avvio operativo con la definizione dei prodotti di riferimento e una liquidità significativa, resteranno come riferimento le quotazioni dell’hub olandese TTF (Title Transfer Facility) attualmente già utilizzate per la quota del 20% di prezzi di mercato spot.

Altre novità di rilievo riguardano la riduzione  delle componenti a copertura del trasporto e dello stoccaggio della materia prima e l’introduzione di specifiche componenti di gradualità per tutti i venditori,  per consentire l’adeguamento delle politiche di approvvigionamento e la copertura dei rischi, oltre che  accelerare il  trasferimento ai clienti di corretti segnali di prezzo della materia prima.

Un’altra novità è l’introduzione di un meccanismo incentivante, prevendendo un’apposita componente, per promuovere  la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo, imponendo che i benefici delle rinegoziazioni (in termini di riduzioni di prezzo) siano tempestivamente trasferiti ai clienti finali, ed in particolare nel momento in cui i prezzi dei contratti di lungo periodo dovessero risultare  inferiori a quelli dei mercati spot.

Completa la riforma la ridefinizione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di vendita a famiglie e piccole imprese che usufruiscono del servizio di tutela. Il nuovo valore della QVD è stato determinato sulla base di dati economici e patrimoniali degli esercenti la tutela, in relazione ai costi che vengono sostenuti per la gestione dei clienti e ai costi connessi agli oneri per la morosità, particolarmente alti in questo periodo di crisi.  Nella sostanza, il valore della componente QVD,  riflette i costi sostenuti da un venditore efficiente per servire i clienti che non scelgono condizioni di libero mercato, trasferendo al contempo al cliente il corretto segnale di prezzo relativo alle diverse fasi della filiera del gas.

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